UNIONE ITALIANA CIECHI

SEZIONE PROVINCIALE DI RAVENNA


 

Bastone bianco per non vedenti.

20/10/2002 circolare n° 140, prot. n° 23035/2002-10-29, presente sul sito http://www.uiciechi.it

Abbiamo ricevuto diverse richieste relative ad una notizia di stampa, secondo la quale il Regolamento del Codice della Strada prevederebbe che gli autoveicoli debbano arrestarsi solo qualora attraversi la strada una persona munita di bastone bianco e rosso.
A tale proposito, si precisa che l'art. 191, comma 3, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, tutt'ora in vigore, recita: "I conducenti devono fermarsi quando una persona invalida con ridotte capacità motorie o su carrozzella, o munita di bastone bianco, o accompagnata da cane guida, o munita di bastone bianco-rosso in caso di persona sordo-cieca, o comunque altrimenti riconoscibile, attraversa la carreggiata o si accinge ad attraversarla e devono comunque prevenire situazioni di pericolo che possano derivare da comportamenti scorretti o maldestri di bambini o di anziani, quando sia ragionevole prevederli in relazione alla situazione di fatto".
Pertanto, si conferma che, mentre il simbolo internazionale per il riconoscimento dei sordociechi è il bastone bianco e rosso, il simbolo dei ciechi rimane il bastone bianco.


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