UNIONE ITALIANA CIECHI

SEZIONE PROVINCIALE DI RAVENNA


 

Legge 104/92 Permessi assistenza handicappati.

30/04/2004 circolare n° 106 prot. n° 9748/2004-04-30 presente sul sito http://www.uiciechi.it.

L'INPS con il messaggio n° 8236 del 22 Marzo 2004 detta ulteriori chiarimenti in merito ai permessi previsti all'art. 33 della legge 104/92.
Il messaggio precisa che nelle domande (mod. Hand in corso di modificazione) devono essere indicati,oltre alla località di residenza anagrafica dei beneficiari dei permessi, anche l'eventuale luogo di svolgimento dell'attività lavorativa e l'indirizzo dove il lavoratore abitualmente dimora, al fine di poter accertare se ricorrano i requisiti per la concessione dei permessi quando il richiedente lavori abitualmente in località diversa da quella di residenza del disabile.
Se la lontananza tra il lavoratore che richiede il permesso e il disabile riconosciuto in situazione di gravità si può coprire in circa un'ora, allora esiste un'assistenza quotidiana.
La esclusività e la continuità dell'assistenza fanno scattare il diritto ai permessi anche ai casi di non convivenza.
L'argomento, oggetto del suddetto messaggio INPS è stato in precedenza trattato dall'INPS stesso con la circolare n° 128 dell'11 Luglio 2003 sotto la voce: "Requisito della continuità dell'assistenza", dove, fra l'altro, si legge che l'assistenza quotidiana non può essere di per sè esclusa, ma occorre rigorosa prova da parte dell'interessato, sia dei rientri giornalieri sia dell'effettiva assistenza che e' possibile fornire.


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