UNIONE ITALIANA CIECHI

SEZIONE PROVINCIALE DI RAVENNA


 

Accertamento della cecità civile: Legge 3 aprile 2001 n° 138.

26/11/2004 circolare n° 236 prot. n° 24084/2004-11-26 presente sul sito http://www.uiciechi.it.

Una volta di piu' la costanza e la perseveranza dell'azione dell'Unione Italiana dei Ciechi sono riuscite ad ottenere un successo non da tutti ritenuto possibile.
Infatti, è con legittimo orgoglio che si informa che le ripetute sollecitazioni attuate nei confronti sia del Ministro della Salute (cfr. lettera aperta del 29/09/2003), sia del Ministro dell'Economia e delle Finanze (cfr. lettera aperta del 21/05/2004), e da ultimo confermate pubblicamente dal Ministro Sirchia in persona in occasione della consegna del Premio Braille presso la Presidenza Nazionale U.I.C. avvenuta il 3 marzo scorso, hanno visto premiati i loro sforzi.
Il risultato dell'impegno profuso è stato che finalmente la nuova classificazione delle minorazioni visive contenuta nella nota legge 138/2001 è stata ufficialmente recepita a tutti gli effetti, compresi quelli relativi all'accertamento della cecità civile.
Sul punto lo stesso Ministero della Salute ha provveduto ad acquisire un apposito parere del Consiglio Superiore di Sanità, reso in data 28 aprile c.a., secondo il quale la riduzione del campo visivo binoculare al di sotto di determinate percentuali risulta sostanzialmente tanto invalidante quanto la diminuzione dell'acutezza visiva e, pertanto, la classificazione e la quantificazione del danno visivo di cui alla citata legge 138/2001 deve essere presa a riferimento in tutti gli ambiti in cui si debba effettuare una valutazione medico legale del danno funzionale dell'apparato visivo.
Sulla base di tale parere, che non si esita a definire di importanza storica, il Ministero della Salute, con nota 21 settembre c.a. del Dipartimento Prevenzione e Comunicazione, ha stabilito di emanare disposizioni alle competenti autorità locali affinchè le Commissioni mediche deputate all'accertamento della cecità civile fondino le proprie valutazioni sulla classificazione contenuta nella ripetuta legge 138/2001.
Successivamente, il Dipartimento dell'Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi del Tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze ha diramato su questo stesso argomento la circolare 19 novembre 2004, n° 464.
In essa il suddetto Ministero, facendo propri gli atti di cui sopra, ha stabilito che, d'ora in poi, nella categoria dei ciechi totali rientrano tutti i soggetti indicati nelle lettere da a) a c) dell'art. 2 della legge 138/2001, mentre nella categoria dei ciechi parziali devono essere ricompresi i soggetti di cui alle lettere a) e b) dell'art. 3 della medesima legge.
E questo a tutti gli effetti previsti dalla legge, compresa l'erogazione delle relative provvidenze economiche (indennità e pensioni).
Infine, la medesima circolare, pur confermando che la classificazione di cui agli artt. 4, 5 e 6 della legge 138/2001 si applica anche ai soggetti ipovedenti, rammenta che le disposizioni attualmente in vigore non riconoscono ai c.d. "decimisti" alcuna provvidenza economica, fatta eccezione per il mantenimento dell'assegno a vita in favore di coloro che già ne beneficiassero al momento della sua abrogazione.


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