Con l'entrata in vigore della legge n° 122/2010, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 78 del 31 maggio 2010, sono state introdotte novità importanti soprattutto per quel che riguarda il momento di accesso al pensionamento (c.d. finestre d'uscita),
mentre nulla cambia sul piano dei requisiti per l'acquisizione del diritto: ciò significa che tanto il sistema delle quote, il requisito dei 40 anni di contributi per la pensione di anzianità, che l'età e la contribuzione per quella di vecchiaia sono ancora validi.
In particolare, sono state modificate alcune norme contenute nella legge n° 102/2009 che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 1° luglio 2009, n° 78, sui requisiti anagrafici di accesso alla vecchiaia delle donne nel pubblico impiego.
In via preliminare, va precisato che le nuove disposizioni si applicano ai soggetti che maturino i requisiti minimi a decorrere dall'anno 2011; pertanto, nei confronti degli iscritti che acquisiscano i requisiti contributivi e anagrafici per il pensionamento entro il 31 dicembre 2010,
continuano a valere le previgenti modalità applicative di accesso alla pensione.
Le novità possono sintetizzarsi come segue:
1. decreto-legge 31.5.2010, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n° 122, art. 12, commi 1, 2 e 3.
Per i lavoratori dipendenti l'accesso al pensionamento di anzianità e vecchiaia decorre a 12 mesi dalla maturazione dei requisiti (c.d. finestra mobile).
La nuova disposizione in materia si applica ai soggetti che maturano i requisiti minimi per l'accesso al pensionamento a decorrere dall'anno 2011; di conseguenza, nei confronti dell'iscritto che acquisisce i requisiti contributivi e anagrafici entro il 31 dicembre 2010,
continuano a trovare applicazione le c.d. 4 finestre di accesso in relazione al trimestre di maturazione dei requisiti.
Sono destinatari della finestra mobile i soggetti che accedono al pensionamento di vecchiaia a 65 anni se uomini e, se donne, a 61 anni fino al 31.12.2011 ovvero 65 dal 1.1.2012.
Nel caso in cui i lavoratori abbiano maturato i requisiti contributivi e anagrafici anteriormente al 1° gennaio 2011, fermo restando il diritto acquisito, è necessario distinguere, in termini di decorrenza,
le diverse fattispecie in relazione alla data di maturazione di detti requisiti e in particolare:
o al 31.12.2009, se maturato il requisito anagrafico di 60 anni, congiuntamente al requisito contributivo minimo prescritto, il trattamento pensionistico di vecchiaia ha decorrenza immediata,
dal giorno successivo alla data di risoluzione del rapporto di lavoro, in quanto già risulta superata la finestra di accesso prevista;
o al 31.12.2010, se maturato il requisito anagrafico di 61 anni, congiuntamente al requisito contributivo minimo prescritto, il trattamento pensionistico ha decorrenza secondo le finestre ex art. 1, comma 5, lett. b), della legge 247/2007
(ovvero possesso dei requisiti entro il 1° trimestre - accesso al pensionamento 1° luglio, 2° trimestre - 1° ottobre, 3° trimestre - 1° gennaio anno succ. e 4° trimestre - 1° aprile anno succ.) Come specificato dall'INPS con successiva circolare n° 5 del 15.1.2008,
la possibilità di recesso dal servizio viene differita "... alla data di effettiva apertura della "finestra di accesso"";
o al 31.12.2011, se maturato il requisito anagrafico di 61 anni, congiuntamente al requisito contributivo minimo prescritto, il trattamento pensionistico ha decorrenza secondo quanto disposto dall'art. 12,
comma 1, della legge in esame e, quindi, trascorsi 12 mesi dalla data di maturazione dei prescritti requisiti (c.d. finestra mobile).
Nei casi in cui il diritto al pensionamento sia stato acquisito anteriormente, ancorché a diverso titolo (pensione di anzianità),
la pensione di vecchiaia ha decorrenza correlata alla data di maturazione dei requisiti contributivi ed anagrafici minimi prescritti per la pensione di anzianità.
Ad esempio, per una lavoratrice con 61 anni di età maturati al 31 marzo 2011 la decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia dovrebbe essere al 1° aprile 2012,
in applicazione del comma 1 più volte citato, ma qualora la stessa abbia già maturato al 31.12.2010 quota 95 (60 anni di età e 35 di contribuzione) la decorrenza della pensione di vecchiaia può avvenire già dal 1° luglio 2011.
In altre parole, unicamente ai fini dell'uscita dal servizio vengono considerati i requisiti anagrafici e contributivi di maggior vantaggio per l'assicurato.
Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 12 comportano il diritto all'accesso al pensionamento decorsi 12 mesi dalla maturazione dei prescritti requisiti.
Al fine di garantire un'adeguata tutela previdenziale, in osservanza degli artt. 3 e 38 della Costituzione, evitando soluzioni di continuità tra stipendio e pensione,
le amministrazioni e le aziende datrici di lavoro mantengono in servizio i dipendenti per limiti di età ovvero di servizio fino alla data di decorrenza del trattamento pensionistico.
2. decreto-legge 1° luglio 2009, n° 78, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2009, n° 102, art. 22-ter, così come sostituito dall'art. 12, comma 12-sexies, lett. a), del decreto legge 122/2010.
Per le lavoratrici nel settore pubblico viene prevista l'ulteriore elevazione a 65 anni del requisito anagrafico a decorrere dal 1° gennaio 2012, già elevato a 61 anni dal 1° gennaio 2010,
per il conseguimento del trattamento pensionistico di vecchiaia ovvero per il collocamento a riposo per raggiunti limiti di età (circolare INPDAP n° 18/2010).
Norme agevolative: Per quanto concerne il personale non vedente, su apposito intervento dell'Unione, l'INPDAP, con nota 6.10.2010, prot. 137/18/10, ha ribadito, a definitivo chiarimento,
che "... per i lavoratori non vedenti iscritti a questo Istituto, in applicazione di quanto disposto dal comma 6 dell'art. 1 del D. Lvo n° 503/92, rimangono tuttora validi i tassativi limiti di età in vigore al 31.12.1992, stabiliti per il collocamento a riposo d'ufficio,
dalla fonte normativa delle singole amministrazioni di appartenenza [quindi, se nel caso, anche maggiormente favorevoli].
Di conseguenza, nell'ipotesi che tali limiti vigenti al 31.12.1992 siano inferiori a 60 anni per le donne e 65 anni per gli uomini, i medesimi più bassi limiti di età restano confermati con riguardo ai soli dipendenti non vedenti".
Per le lavoratrici nel settore privato, invece, non sono state apportate modifiche inerenti ai requisiti per il diritto al trattamento di vecchiaia che, pertanto, soggiace alle norme generali valevoli per tutti i lavoratori o,
a scelta del non vedente, secondo le norme agevolative di cui al R.D.L. n° 636/1939, convertito nella legge n° 1272/1939, come modificato dall'art. 2 della legge n° 218/1952 e mantenuto in vigore dall'art. 1, comma 6, del decreto legislativo n° 503/1992
(cfr. circolare UIC 82/2010).
Ciò considerando, anche nei confronti di tali soggetti iscritti all'INPS vige il nuovo regime di decorrenze dei trattamenti di anzianità e di vecchiaia a decorrere dal 1° gennaio 2011.
Si allegano di seguito le tabelle riassuntive dei requisiti previsti per i pensionamenti di anzianità e vecchiaia secondo le diverse gestioni previdenziali (pubblico e privato): Pensione di anzianità per lavoratori dipendenti Inps e Inpdap; Pensione di vecchiaia per lavoratori dipendenti Inps e Inpdap.
Quanto sopra riportato è estratto dalla circolare n° 268 Prot. 23014/2010-11-18 presente sul sito internet http://www.uiciechi.it.