Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti
Sezione Provinciale di Ravenna
"Luigi Ballardini"
Servizio di accompagnamento dei ciechi civili.
Con circolare n. 16090/III.3 del 3 marzo 2003, l'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile ha emanato le disposizioni per l'applicazione dell'art. 40 della legge finanziaria 2003 (n. 289 del 27/12/2002). In particolare, relativamente all'impiego dei volontari del servizio civile,
è stato disposto che:
- per utilizzare i volontari del servizio civile come accompagnatori delle categorie dei soggetti legittimati, è necessario che le Associazioni cui tali soggetti aderiscono presentino progetti finalizzati al soddisfacimento delle specifiche esigenze degli eventuali richiedenti.
- In merito alle modalità di presentazione dei progetti, alla valutazione degli stessi e al successivo inserimento nei bandi di reclutamento dei volontari, troverà applicazione la circolare dell'UNSC n° 31550/III/2.16 del 29 novembre 2002
pubblicata sulla G. U. Serie generale n° 301 del 24 dicembre 2002 e sul sito internet http://www.serviziocivile.it,
salvo per ciò che concerne:
- i tempi di presentazione dei progetti;
- il numero minimo e massimo di volontari da impiegare.
- Nel redigere la scheda di progetto (allegato 1 alla predetta circolare) dovranno essere richiamate le leggi n° 288 e 289 del 2002 e dovra' essere accluso l'elenco nominativo, completo dei dati anagrafici, degli indirizzi e della categoria di appartenenza dei destinatari finali.
- I requisiti di appartenenza ad una delle categorie individuate dalle citate leggi n° 288 e 289 del 2002 sono verificate dall'ente proponente il progetto.
- I bandi di selezione dei volontari relativi ai progetti di cui trattasi potranno essere pubblicati anche in date diverse da quelle programmate dalla circolare n° 31550/III/2.16 del 29 novembre 2002.
In relazione a quanto sopra e fermo restando che questa Sede Centrale svolgerà una funzione di coordinamento e controllo per tutti gli adempimenti che concernono la materia in argomento, si ricorda che:
- la richiesta di accompagnamento può essere presentata dai ciechi civili che svolgono un'attività lavorativa o sociale o abbiano tale necessità per motivi sanitari;
- l'istanza dell'accompagnamento va presentata alla struttura dell'UIC territorialmente competente;
- all'istanza deve essere allegata idonea documentazione atta a dimostrare la sussistenza, in capo al richiedente, delle condizioni che danno titolo al beneficio. In particolare:
- di essere affetti dalle invalidità contemplate nella legge 27 maggio 1970, n° 382 recante "Disposizioni in materia di assistenza ai ciechi civili";
- di trovarsi nello status di lavoratore producendo all'uopo certificato del datore di lavoro per i lavoratori dipendenti, degli ordini o degli albi professionali
per i lavoratori autonomi, degli enti o associazioni per coloro che svolgono attività sociale, del medico di famiglia quando l'accompagnamento è necessario per motivi sanitari e per periodi determinati.
- I progetti redatti per la finalità in argomento dovranno, come sopra detto,
richiamare le leggi n° 288 e 289 del 2002 e dovranno essere trasmessi con accluso l'elenco indicato al punto 3 a mezzo posta celere a questa Sede Centrale (all'attenzione del dr. Seddio), che provvederà a inviarli all'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile.
Contestualmente dovrà essere trasmesso il relativo file Excel al seguente indirizzo e-mail: lpcosi@uiciechi.it.
Quanto sopra riportato è estratto dalla circolare n° 52 prot. n° 5873/2003 del 11/03/2003 presente sul sito internet
http://www.uiciechi.it.
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