Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti
Sezione Provinciale di Ravenna

"Luigi Ballardini"


Nuove norme per l'esercizio del diritto di voto.


Il 25 febbraio e' entrata in vigore la legge 5.2.2003 n° 17 (G.U. n° 33 del 10.2.2003) che detta nuove norme per l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori affetti da grave infermità.

Modifiche introdotte.

La legge dispone, (art. 1, comma 1°) che gli elettori impediti da grave infermità, in primo luogo i ciechi, possono esercitare il diritto elettorale con l'aiuto di altro elettore, scelto volontariamente come accompagnatore, purchè sia iscritto in qualsiasi Comune della Repubblica e non più nel Comune in cui si esercita il diritto di voto.
La nuova legge dispone anche (art. 1 comma 2°) che della facoltà di voto assistito sia, a richiesta dell'interessato corredata della relativa documentazione, fatta annotazione sulla tessera elettorale personale.
Pertanto i minorati della vista possono, ove lo desiderino, chiedere al Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti l'inserimento nella propria tessera elettorale del simbolo o codice attestante il diritto di voto assistito.
La richiesta dovra' essere presentata al Comune corredata della documentazione attestante la minorazione visiva.

Chiarimenti.

Il Ministero ha espressamente rappresentato agli Uffici Territoriali del Governo (ex Prefetture) che, qualora la richiesta volta ad ottenere l'annotazione permanente sulla propria tessera elettorale del diritto al voto assistito venga formulata al Comune di residenza da parte di un elettore non vedente, sarà sufficiente che la medesima richiesta venga corredata dall'esibizione del libretto nominativo di pensione, attualmente rilasciato dall'INPS e in passato dal Ministero dell'Interno.
In tale documento, infatti, deve essere riportata espressamente la categoria "Ciechi civili" ed uno specifico numero attestante la cecità assoluta del titolare del libretto, vale a dire uno dei seguenti codici o fasce (per l'INPS):

Si auspica che tale normativa attuativa, diretta anche agli uffici comunali competenti, stabilendo una equivalenza, ai fini del riconoscimento del voto assistito, fra la documentazione sanitaria prevista dalla legge 17/2003 ed il libretto di pensione, servirà a fugare ogni incertezza in proposito ed a rendere ancora più agevole l'esercizio del diritto di voto per i ciechi.

Quanto sopra riportato è estratto rispettivamente dalle circolari n° 45 prot. n° 5318/2003-03-05 e n° 65 prot. n° 7516/2003-04-02 presenti sul sito internet http://www.uiciechi.it.


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