Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti
Sezione Provinciale di Ravenna

"Luigi Ballardini"


Pensionistica.


Pensioni e indennità 2011.

L'INPS, con circolare n° 167 del 30 dicembre 2010, ha reso noto il ricalcolo delle provvidenze economiche spettanti, fra l'altro, ai ciechi civili nell'anno 2011, per effetto della perequazione automatica stimata in via previsionale nella misura dell'1,4 per cento per i limiti di reddito, dello 0,7 per cento per le pensioni e del 3,3 per cento per le indennità dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il già Ministro del lavoro e delle politiche sociali, 19 novembre 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 279 del 29 novembre 2010.
Le pensioni e le indennità in pagamento a favore dei ciechi civili (categoria INVCIV) sono state calcolate applicando dal 1° gennaio 2011 le suddette percentuali di perequazione comunicate dall'ISTAT, e risultano come segue:

Tipologia Importo
Limite di reddito personale lordo annuo per il diritto alla pensione 15.305,79 euro
Limite di reddito personale lordo annuo per gli ipovedenti gravi con solo assegno a vita ad esaurimento 7.358,59 euro
Indennità di accompagnamento per i ciechi assoluti 807,35 euro
Indennità speciale per i ciechi parziali ventesimisti 189,63 euro
Pensione per i ciechi assoluti ricoverati e ciechi parziali ventesimisti 260,27 euro
Pensione per i ciechi assoluti non ricoverati 281,46 euro
Assegno a vita ad esaurimento 193,15 euro

Si fa presente, altresì, che il predetto decreto ha determinato nella misura dello 0,7 il valore definitivo di perequazione per l'anno 2010.
Come nel recente passato, ad ogni pensionato verrà inviato al domicilio un unico Mod. ObisM contenente tutte le informazioni relative al soggetto interessato (indirizzo, detrazioni d'imposta, quote incumulabili con il lavoro, ecc) e l'indicazione degli importi mensili spettanti per ogni provvidenza.
Inoltre, si rammenta che, secondo il disposto dell'articolo 5, comma 5, della legge n° 127/2007, a decorrere dal 1° gennaio 2011 è concesso un incremento di pensione per tredici mensilità fino al raggiungimento della somma di 603,87 euro in favore dei soggetti pensionati disagiati in possesso dei seguenti requisiti:

  1. status visivo: cecità totale ovvero cecità parziale;
  2. età: per i ciechi totali 60 anni, per i ciechi parziali 70 anni;
  3. reddito: per l'anno 2011 il limite reddituale personale lordo deve essere inferiore a 7.850,31 euro rivalutato annualmente.
    Se coniugato, il limite reddituale deve essere inferiore a 13.275,21 euro risultante dalla somma del limite di reddito personale e dell'importo annuo 2011 dell'assegno sociale, pari a 5.424,90 euro.
    Tra i redditi computati sono annoverati i redditi soggetti ad Irpef ma anche quelli esenti, quale, ad esempio, la pensione di cieco civile.
    Non vengono, invece, computati nel medesimo limite reddituale la rendita della casa di abitazione, la pensione di guerra, gli assegni familiari e l'assegno per il nucleo familiare, nonchè la indennità speciale per i ciechi parziali ventesimisti e di accompagnamento per i ciechi assoluti erogate al solo titolo della minorazione.

Il testo integrale della citata circolare INPS n° 167/2010 con i relativi allegati è consultabile all'homepage del sito Internet http://www.inps.it al link "CIRCOLARI E MESSAGGI".

La stessa materia è trattata dalla circolare dell'U.I.C. n° 3 del 05/01/2011 Protocollo 233 presente sul sito http://www.uiciechi.it.


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