Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti
Sezione Provinciale di Ravenna

"Luigi Ballardini"


Pensionistica.


Pensioni e indennità 2010.

Il decreto del 19 novembre 2009, emanato dal Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e della previdenza sociale, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n° 280 del 1° dicembre 2009, fissa nella misura dello 0,7 per cento l'aumento di perequazione automatica da attribuire alle pensioni in via previsionale per l'anno 2010.
Il predetto decreto stabilisce nella misura del 3,2 per cento l’aumento definitivo di perequazione automatica per l’anno 2009.
Il decreto del 20 novembre 2008, emanato dal Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e della previdenza sociale, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n° 290 del 12 dicembre 2008, aveva stabilito nella misura del 3,3 per cento l'aumento di perequazione automatica da attribuire alle pensioni in via previsionale per l'anno 2009.
Pertanto, nel corso delle operazioni di rinnovo è stata quantificata anche la differenza di perequazione relativa all'anno 2009, che viene recuperata sulle rate di gennaio e febbraio 2010.
I conguagli compresi entro 6 euro vengono recuperati sulla sola mensilità di gennaio 2010.
La determinazione del valore definitivo di perequazione per l’anno 2009 e previsionale per l’anno 2010 stabilito dal citato decreto del 19 novembre 2009 trova applicazione anche per le pensioni e gli assegni a favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti.
I limiti di reddito per il diritto alle pensione in favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti, sono stati aumentati dell’1,8 per cento, corrispondente alla variazione percentuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, riferito al periodo con riferimento al periodo agosto 2008 - luglio 2009 e il periodo precedente agosto 2007 – luglio 2008.
Il limite di reddito per il diritto all’assegno mensile degli invalidi parziali è quello stabilito per la pensione sociale ( art 12 legge n° 412/1991).
La quota perequabile delle indennità a favore dei mutilati invalidi civili ciechi civili e sordomuti, è stata aumentata del 3,69 per cento corrispondente alla variazione percentuale dell’indice delle retribuzioni contrattuali degli operai dell’industria, calcolati al netto delle variazioni del volume di lavoro tra il periodo agosto 2008 - luglio 2009 e il periodo precedente agosto 2007 – luglio 2008.
Le pensioni e le indennità in pagamento a favore dei ciechi civili (categoria INVCIV) sono state calcolate applicando dal 1° gennaio 2010 le suddette percentuali di perequazione comunicate dall'ISTAT, e risultano come segue:

Tipologia Importo
Limite di reddito personale lordo annuo per il diritto alla pensione 15.154,24 euro
Limite di reddito personale lordo annuo per gli ipovedenti gravi con solo assegno a vita ad esaurimento 7.285,73 euro
Indennità di accompagnamento per i ciechi assoluti 783,60 euro
Indennità speciale per i ciechi parziali ventesimisti 185,25 euro
Pensione per i ciechi assoluti ricoverati e ciechi parziali ventesimisti 256,67 euro
Pensione per i ciechi assoluti non ricoverati 277,57 euro
Assegno a vita ad esaurimento 190,48 euro

Si rammenta che, secondo il disposto dell’articolo 5, comma 5, della legge n° 127/2007, a decorrere dal 1° gennaio 2010 è concesso un incremento di pensione per tredici mensilità fino al raggiungimento della somma di 597,41 euro in favore dei soggetti pensionati disagiati in possesso dei seguenti requisiti:

  1. status visivo: cecità totale ovvero cecità parziale;
  2. età: per i ciechi totali 60 anni, per i ciechi parziali 70 anni;
  3. reddito: per l’anno 2010 il limite reddituale personale lordo deve essere inferiore a 7.766,33 euro rivalutato annualmente.
    Se coniugato, il limite reddituale deve essere inferiore a 13.116,22 euro risultante dalla somma del limite di reddito personale e dell’importo annuo 2010 dell’assegno sociale, pari a 5.349,89 euro.
    Tra i redditi computati sono annoverati i redditi soggetti ad Irpef ma anche quelli esenti, quale, ad esempio, la pensione di cieco civile.
    Non vengono, invece, computati nel medesimo limite reddituale la rendita della casa di abitazione, la pensione di guerra, gli assegni familiari e l’assegno per il nucleo familiare, nonché la indennità speciale per i ciechi parziali ventesimisti e di accompagnamento per i ciechi assoluti erogate al solo titolo della minorazione.

Ad ogni pensionato viene inviato un unico Mod. ObisM contenente le informazioni relative a tutte le pensioni erogate dall’Istituto.
Il modello riporta una sola volta le informazioni relative al pensionato (indirizzo, detrazioni d’imposta, ecc) e un riquadro con l’indicazione dell’importo mensile spettante a gennaio 2010 per ogni pensione.
Sul modello sono riportate le informazioni relative alla perequazione automatica previsionale per l’anno 2010 e sulla perequazione definitiva per l'anno 2009.
E’ previsto un apposito riquadro nel quale vengono riportate le informazioni relative alle ritenute per addizionale regionale e comunale.
Il modello ObisM viene inviato all’indirizzo del pensionato; in presenza di tutore o di rappresentante legale, viene inviato all’indirizzo del tutore o del rappresentante legale.

Si informa che il testo integrale della Circolare INPS n° 132 del 29 dicembre 2009 con i relativi allegati, è consultabile sul sito internet dell'Istituto all'indirizzo http://www.inps.it alla sezione "INPS comunica" nell'area "Circolari".
La stessa materia è trattata dalla circolare dell'U.I.C. n° 4 Prot. 607/2010-01-12 presente sul sito http://www.uiciechi.it.


Pagina iniziale